Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Affidamento diretto

Quest'Amministrazione ha necessita' di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 4 L.R. 12/2005 del PGT mediante incarico fiduciario per un importo presunto di Euro 40.000 a professionista in possesso di competenze paesaggistiche e conoscenze particolari in merito al territorio di Campione ( Exclave in Svizzera). Si chiede se esiste la possibilita' di affidamento diretto oppure se vi sia l'obbligo dell'applicazione dell'art. 91 ex d.lgs 163/2006.

L'affidamento degli incarichi all'interno di una amministrazione (art.90 del D.Lgs. n.163/06) è subordinata anche alla volontà di volerlo esperire da parte del tecnico individuato ? Ovvero il tecnico può rifiutarsi di accettare l'incarico ed in caso affermativo è necessaria la giusta motivazione?

Affidamento diretto
QUESITO del 02/03/2008

in relazione agli articoli 91 e 125 del dlgs 163/2006 si formula il seguente quesito: premessa: nell’ambito di un intervento di restauro (importo presunto dei lavori 350.000 €) di alcuni ambienti di una villa storica ad opera di un ufficio periferico del Ministero Beni Culturali, il progettista interno all’amministrazione habisogno di un collaboratore alla progettazione per gli aspetti impiantistici con particolare riguardo agli impianti che dovranno essere realizzati in vista di un ulteriore futuro progetto di allestimento di un sistema museale di tipo multimediale all’interno degli ambienti aggetto dell’attuale restauro. L’importo presunto del compenso previsto per la tale collaborazione progettuale di tipo impiantistico è di circa 13.000 €. Quesito: È possibile affidare tale incarico attraverso le procedure in economia cioè in modo diretto (poichè inferiore a 20 mila €) ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b dato che il nostro ministero ha adottato il regolamento di spese in economia e vi è l’esigenza di scegliere un soggetto che abbia particolari competenze nello specifico settore oppure si deve comunque seguire la procedura di cui all’art 91 c. 2 richiedendo ovviamente i requisiti specifici?

Con la nota prot. n. 183912 del 3 dicembre 2007 codesto Dipartimento sottopone la problematica che di seguito si rappresenta.
Con D.D.G. n. 7331 del 22.07.2004 è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di restauro di una Chiesa sita in xxx. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione per competenze tecniche, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza ai lavori, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è stata prevista la somma di € 122.947,71.
Con disciplinare n. 1111 del 18.12.2003 l'amministrazione regionale ha affidato all'Architetto xxx l'incarico sopra descritto ponendo il limite economico di cui all'art. 11 della l. r. n. 7/02 ( €100.000 Iva esclusa).
Durante l'esecuzione dei lavori la Soprintendenza BB. CC .AA di xxx ha ritenuto indispensabile la redazione di n. 2 perizie di variante e suppletive a seguito di "ritrovamenti straordinari avvenuti e non prevedibili in fase progettuale", con conseguente rimodulazione del quadro economico progettuale.
Rileva codesto Dipartimento di avere proceduto a liquidare al professionista le parcelle delle competenze per complessivi € 91.294,94 ma di avere restituito con nota n. 42180 del 20.03.2007 la parcella e la relativa fattura del 26.01.2007 di €7.751,99 prodotta dall'architetto " nella considerazione che l'incarico era stato conferito ai sensi dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 e ritenendo che il compenso pattuito fosse comprensivo di tutte le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto di cui al disciplinare di incarico..".
Con nota n. 1468 del 10 luglio 2007 la Soprintendenza BB. CC. AA. di xxx ha ritrasmesso la parcella e la relativa fattura per la liquidazione motivando che "la prestazione resa dal professionista per la redazione delle perizie di variante trova la modalità di pagamento già definita nel disciplinare in questione".
Codesto Dipartimento ritiene invece che "la stessa non possa essere liquidata in quanto costituirebbe palese inosservanza dei limiti posti dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 tenuto conto che non risultano conferiti ulteriori incarichi alla professionista per la redazione delle perizie in argomento".

Con nota 27-6-2007, n. 46230, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla destinazione dei ribassi d'asta conseguiti nel caso di appalto di opere finanziate dalla Regione e realizzate da enti morali, di culto o pubblici che si siano avvalsi degli uffici tecnici degli enti locali. Si ritiene che in forza delle vigente disciplina (dettata dall'art. 14/bis, comma 13 della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni) le economie vadano ripartite fra l'ente locale che ha svolto la funzione di "ente appaltante" e la Regione stessa.

D23. Il contributo deve essere versato anche per le procedure di affidamento o acquisto con ditte esclusiviste?

D32. In quali casi è possibile l’affidamento diretto del contratto?

D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?

Con la presente si richiede un parere di legittimità su un eventuale affidamento diretto con Convenzione da parte del Comune, del servizio/lavoro di manutenzione caldaie/terzo responsabile o addirittura del servizio integrato energia ad un soggetto ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia come l'Aler. In caso di adesione il servizio lavoro verrebbe svolto da una società, GESI srl, composta dall'Aler, da un altra società pubblica e da una società mista come a2a spa. In caso di risposta positiva ad una tale procedura di affidamento si richiede quale sia la procedura corretta (affidamento in house, convenzioni fra enti ecc...)

Dovendo procedere all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’importo di € 20.000,00 ad un Operatore Economico, si chiede se è possibile procedere con un solo provvedimento (determina dirigenziale) che contiene determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti.

Con la presente chiedo Loro quanto segue: ho iniziato, come punto istruttorre, una trattativa diretta sul MEPA, che è all'esame del punto ordinante il mio dirigente (settore LL.PP.), la determinazione dirigenziale di affidamento alla ditta che ofrnirà i beni tramite ordine sul MEPA, deve essere espletata e pubblicata prima che il puno ordinante, ordini i beni sul MEPA, oppure dopo che il punto ordinante effettua l'ordine sul mEPA?

Salve, ho proceduto a fare una gara su intercenter ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a dlgs 50/2016 ss.mm.ii. con criterio di aggiudicazione art. 95 c. 4 del medesimo dlgs "Criterio del minor prezzo", ma gara andata deserta, posso aggiudicare per trattativa privata (affidamento diretto, magari a chi deteneva già il servizio e mantenere gli stessi prezzi)? Si ringrazia cordiali saluti

Esistono delle caratteristiche tipo che il responsabile del procedimento deve avere per le procedure al di sotto dei 40.000 euro?

Il nostro Ente deve procedere, in vista della prossima stagione estiva, ad affidare il servizio di pulizia e sicurezza balneare della e c/o la spiaggia libera. Si chiede conferma se tale affidamento, il cui importo è inferiore ai 40.000,00 euro, si profili come un appalto e dunque debba sottostare all'art. 36 del Codice ed improntarsi ai principi di cui all'art. 30 del Codice medesimo e alle Linee Guida dell'ANAC che regolano gli appalti sottosoglia.

L'articolo in oggetto prevede che nel caso di affidamento diretto al di sotto dell'importo di € 40.000,00 per servizi, la stazione appaltante può procedere senza previa consultazione di due o più operatori economici, fornendo adeguata motivazione. Le linee guida n°4 dell' ANAC, in vigore dal giorno 7 aprile u.s., prevedono, nel caso di specie, che la stazione appaltante effettui la comparazione di 2 o più preventivi. Per quanto sopra, si chiede se è legittimo procedere ai sensi dell'articolo n. 36 disattendendo le linee guida n.4. Si resta in attesa di riscontro.

Argomenti:

L'art. 93, comma 1, ultimo periodo nel dichiarare che "Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo" deve essere letto nel senso restrittivo che a) in caso di affidamento diretto non è obbligatorio chiedere la cauzione provvisoria ovvero in senso più ampio b) che in caso di affidamento sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non chiedere la cauzione provvisoria il che permetterebbe di estendere tale discrezionalità anche alle ipotesi in cui pur in presenza di un appalto di importo inferiore ad euro 40.000 la stazione appaltante abbia scelto di avviare una procedura negoziata?

si chiede di conoscere se in un appalto di lavori in affidamento diretto sia possibile, successivamente, autorizzare un subappalto nonostante in sede di offerta non siano state indicate dall'appaltatore le lavorazioni che intendeva subappaltare.

Affidamento diretto
QUESITO del 13/06/2019

E' possibile affidare con affidamento diretto ad una persona fisica, cheq uindi non ha un partita iva, un servizio comunale; se è possibile qual'è l'iter da seguire, va staccato il CIG?

Comunicazione affidamento diretto
QUESITO del 24/07/2019

Nel caso di procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 (affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi), la comunicazione di aggiudicazione (che nel caso in esame può essere direttamente la determina di affidamento) va comunque inviata anche agli altri 2 soggetti che hanno presentato offerta e non sono risultati aggiudicatari? Oppure visto che la procedura non prevede una gara questo passaggio si intende assolto con la semplice pubblicazione della determina di aggiudicazione?

Per l'affidamento di un appalto di lavori di € 70.000,00 si è scelta la procedura di affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi, noto come affidamento diretto "mediato". Si chiede se, in base all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice appalti, è obbligatorio effettuare le comunicazioni ivi indicate a tutte le imprese che hanno presentato un preventivo, sebbene la procedura adottata è quella dell'affidamento diretto mediato.

Con riferimento all’istituto dell’affidamento diretto, disciplinato nell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/16 e come modificato dall’art. 1 della L. 120-20, ferme le soglie per forniture e servizi e per lavori e fermo il possesso dei requisiti di legge in capo agli operatori, Si domanda:
1) se debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori;
ovvero
2) come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice;
ovvero
3) se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc. ?

Il Comune ha approvato con determina dirigenziale previo avviso pubblico, la formazione di un elenco di professionisti per l'anno 2021 da consultare per l'affidamento di servizi tecnici.
L'ufficio competente ha trasmesso la richiesta di offerta tramite trattativa diretta MePA ad un solo operatore economico (società di ingegneria) iscrittosi come singolo operatore economico nel suddetto elenco al quale affidare direttamente un servizio di progettazione.
L'operatore economico contattato ha risposto alla Trattativa diretta MePA formulando offerta non come operatore singolo bensì come RTP formata dalla società medesima, da altro professionista iscritto nell'elenco come singolo operatore già destinatario di altri incarichi (conclusi) e da giovane professionista NON iscritto nell'elenco professionisti.
Pertanto si chiede si sapere se nell'AFFIDAMENTO DIRETTO:
1-Può l'operatore economico contattato, trasmettere l'offerta come RTP e non come operatore singolo modificando lo stato di iscrizione nell'elenco?
2-In caso di risposta affermativa al primo quesito, può l'operatore economico contattato, formare un RTP con un soggetto non iscritto nelle'elenco?
3-In caso di risposta affermativa al primo quesito, per il principio di ROTAZIONE può l'operatore economico contattato, formare RTP con un professionista già destinatario di altro incarico (concluso)?

Si richiede il parere di codesto Ministero in ordine all'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 51 c. 1, lett a), n. 2, n. 2.1 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, stante il disposto di cui al successivo comma 3,che per utilità si riporta:
"Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesimadata continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto."

Nello specifico si richiedono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle procedure di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, era pendente il termine per la per ricezione delle manifestazioni di interesse, finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 1, c. 2, lett. b) della L. n. 120 dell'11 settembre 2021, e per le quali non si è ancora provveduto all'inoltro dell'invito a presentare offerta.

Quanto sopra, quale conseguenza dell'incertezza determinata dall'espresso riferimento della norma ad una molteplicità di atti, tra cui gli "avvisi di indizione della gara" che agli "inviti".

Si richiede il parere di codesto Servizio in ordine alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto. Il riferimento è da intendersi al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti? Riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a139.000,00 euro oppure la modifica è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro?

Si chiede se sia possibile utilizzare le norme semplificative della L. 108/21, in combinato disposto col DPR 236/12. Se quest'ultimo appare infatti ancora attuale per quanto riguarda alcuni aspetti, quali le modalità di verifica della prestazione o le procedure autorizzative dei lavori, lo stesso risulta invece anacronistico rispetto ad altri, quali l'affidamento diretto, consentito fino a € 20.000 + IVA ed indicato solamente dalla formula "si prescinde dall'acquisizione di più preventivi" oppure l'obbligo di dover ripetere la procedura di gara qualora, a seguito di un primo esperimento, non si ottengano almeno tre offerte valide. Le due norme possono quindi essere utilizzate in maniera complementare tra loro? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In riferimento gli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a del d.lgs 50/2016, di importo inferiore ai € 40.000 di forniture e servizi, si chiede se dato il disposto dell'art. 103, c. 11 del D.Lgs 50/2016 si può non chiedere la cauzione definitiva e neppure il miglioramento del prezzo tenuto conto di quanto indicato nella Delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019.

Si chiede se con l'entrata in vigore della disciplina in deroga ex art. 1, comma 2 della L.120/2020, residui in capo al RUP un margine di discrezionalità per ricorrere alle procedure ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) d.lgs 50/2016.
Nello specifico, dunque, si chiede se per affidamenti di servizi dal valore stimato compreso tra € 40.000 ed € 139000 sia possibile agire ex art. 36 c. 2 lett. b) dlgs 50/2016 o la base giuridica dell'affidamento debba essere obbligatoriamente incardinata nell'affidamento diretto ex art. 1 , comma 2 lett a della L.120/2020.
Inoltre, qualora il rup volesse garantire la maggiore apertura possibile alla concorrenza, potrebbe ricorrere alle procedure aperte ordinarie, come consentito dall'art.ex art. 36 c. 2 dlgs 50/2016 o anche tale facoltà deve ritenersi compressa dalla deroga? grazie

Si chiede a codesto spettabile Servizio conferma riguardo l'applicabilità dell'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Si chiede cioè se, in ossequio alle esigenze acceleratorie e di semplificazione che sono alla base della normativa derogatoria del 2020 e in assenza di una indicazione normativa di senso contrario, il richiamo all'art. 36, co. 2, lett. a) contenuto nella disposizione codicistica possa essere ritenuto riferibile all'art. 1, co. 2, lett a), L. n. 120/2020.
Grazie.

chiedo se è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 ad un operatore che ha organizzato l'ultima colonia estiva nell'anno 2019. E' possibile chiedere il preventivo ed affidare senza ulteriori consultazioni o viene violato il principio di rotazione?

In relazione a quanto in oggetto si chiede se l'istituto della garanzia definitiva va applicato anche negli affidamenti diretti tramite ODA su MEPA ex art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs 50/2016. Di conseguenza, si chiede, in caso di risposta affermativa, come può essere applicato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione nell'ODA.
Grazie.

L'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi al secondo paragrafo indica che "... in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri". Ad avviso di questa Stazione Appaltante, la parte della norma che indica "...ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro" è riferita agli affidamenti diretti, incrementati dalla L. 108/21 Semplificazioni-bis ad € 139.000 + IVA per beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori. Per quanto precede si chiede se, in assenza di un’indicazione normativa di senso contrario, possa ritenersi applicabile il predetto articolo del Codice a tutti gli affidamenti diretti entro tali importi. Qualora così non fosse, ragionando all'inverso, si concretizzerebbe il paradosso in base al quale, per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 40.001 + IVA e le soglie di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 e smi, ci si troverebbe obbligati a dover effettuare stipule contrattuali più gravose e complesse, rispetto a quelle di possibile utilizzo per le procedure negoziate di cui alla lett. b) della medesima norma, contraddistinte da importi superiori. Si chiede conferma di tale interpretazione normativa. Tenente Colonnello Filippo STIVANI.

MALFUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MEPA
QUESITO del 18/07/2022

Da quando c'è stato il passaggio al nuovo ambiente, la piattaforma non funziona più correttamente.
La nostra amministrazione sta avendo non pochi problemi a concludere le procedure sul nuovo ambiente, soprattutto le trattative dirette.
Gli operatori economici caricano le loro offerte ma noi non visualizziamo gli importi. E' un problema di cui CONSIP è a conoscenza ma che al momento non riesce a risolvere.
Sono già due trattative che abbiamo dovuto rifiutare in quanto non visualizzavamo le offerte.
E' possibile motivare di andare sul mercato libero in quanto la piattaforma MEPA, al momento unico strumento a disposizione della nostra amministrazione, non funziona? Mi riferisco soprattutto a quegli affidamenti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro.

Nell'ambito dell'impostazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione abbiamo verificato che la somma degli importi degli incarichi che vogliamo affidare all'esterno, compreso l'incarico per la verifica della progettazione, supera i 139.000€ ed è comunque inferiore alla soglia. Nel dettaglio l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevede un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016, di circa 70.000€, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza un importo di circa 60.000€, mentre la verifica delle diverse fasi di progettazione un importo di circa 30.000€. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori che vogliamo affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedono un importo a base di gara inferiore a 139.000€, mentre se a questo sommiamo anche le verifiche, incarico che necessariamente dobbiamo affidare a soggetto diverso, si supera il limite dei 139.000€.
Possiamo procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021, oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli affidamenti di incarichi che si vogliono dare all'esterno? In questo secondo caso dovremo procedere con una procedura negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 con il criterio dell'OEPV sia per l'icarico per la progettazione e direzione lavori che per l'incarico per la verifica delle fasi di progettazione, allungando considerevolmente i tempi. Si ringrazia per il prezioso contributo che ci date.

Per gli affidamenti nell'ambito di finanziamenti pnrr risulta non sospeso il comma 4 dell'art.37 del codice, che dispone il ricorso alle modalità ivi indicate per le procedure di affidamento attivate dai comuni non capoluogo, fatti salvi i commi 1 e primo periodo comma 2. Il comma 1 è chiaro nella sua formulazione ed indica che per i servizi fino a 40.000 euro, i comuni non capoluogo procedono autonomamente, in quanto tutti iscritti all'ausa, che per le norma transitorie di cui all'art.216 equivale alla qualificazione.
Come va invece letto il comma 2 primo periodo? Secondo il comunicato del 17 dicembre del MIT i comuni non capoluogo non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, anche per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture. La lettura del primo periodo del comma 2 pero' sembra limitare questa facoltà solo al caso in cui i comuni non capoluogo procedano "mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Le centrali di committenza delle unioni in genere non mettono a disposizione una piattaforma, ma ne dispongono per le procedure delegate ad essa. Quindi, paradossalmente, la procedura di affidamento diretto sopra i 40.000 dovrebbe essere delegata alla centrale di committenza, con un aggravio procedurale notevole. E' corretta questa interpretazione oppure i comuni non capoluogo, per gli affidamenti di servizi oltre i 40.000 euro, possono procedere autonomamente esattamente come per quelli sotto i 40.000?

Argomenti:

Nell'ambito di una procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, si chiede se sia possibile includere tra le tre ditte invitate, anche una ditta che ha già in corso un altro appalto di lavori per questa stazione appaltante.

Argomenti:

Affidamento diretto e subappalto
QUESITO del 18/04/2023

Buongiorno si chiede se in caso di affidamento diretto per acquisto di attrezzature scientifiche in ambito PNRR a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato sia possibile vietare il subappalto senza darne alcuna motivazione nella documentazione di gara. Grazie in anticipo

Questa stazione appaltante, nell'ambito della soglia di affidamenti diretti, si trova talvolta nella necessità di affidare diverse lavorazioni di un medesimo lavoro a più imprese. La ragione sta sia per ragioni di economicità e sia per semplicità nella gestione esecutiva della commessa (si evitano, ad esempio, potenziali rincari per subappalti e si evita, altresì, l'onere di costituire una ATI per un affidamento diretto).
E' corretto acquisire tanti CIG quante sono le imprese o è più corretto identificare con unico CIG la commessa (che è unica) e ciascuna impresa fatturerà la propria quota di esecuzione?
Grazie

Argomenti:

Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l’aggiudicazione dell’appalto, in costanza dell’accertamento dei requisiti dell’operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all’esito della regolarità dei controlli effettuati sull’aggiudicatario? Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l’AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate). Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura sopra soglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 - attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l’aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l'adozione del provvedimento d’aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei 35 giorni di stand still. Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell’allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “principio del risultato”. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Secondo alcune correnti di pensiero, la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 5 del nuovo Codice, sarebbe attuabile solo operando una procedura ordinaria aperta sotto soglia oppure tramite un’RdO MEPA "aperta". Ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), entrambe le interpretazioni sarebbero però errate: la procedura di cui all'art. 71 è applicabile solo alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) pertanto, con tale interpretazione, le lett. c) ed e) del medesimo comma, verrebbero impropriamente escluse dalla deroga. Per quanto concerne invece l'RdO MEPA "aperta", denominata anche "maxi negoziata", oltre a non essere una vera procedura aperta poiché carente delle pubblicazioni preliminari previste per le ordinarie, potrebbe non rientrare nemmeno tra la c.d. procedure "aperte al mercato", in quanto escludente a priori di tutti gli operatori economici (OE) non iscritti al MEPA. Tutto ciò premesso questa SA ritiene che, poiché la norma si riferisce espressamente all’istituto denominato "indagine di mercato" il modo corretto di operare, nel caso di utilizzo del MEPA, sia quello di pubblicare sul profilo del committente un preliminare "avviso d'indagine di mercato" indicando che, verranno invitati all'RdO, tutti gli OE manifestanti interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza che l'SA ne operi una riduzione del numerico a qualsiasi titolo. Gli OE non presenti sul MEPA, avrebbero così la possibilità d’iscriversi ex novo alla piattaforma mentre quelli già iscritti potrebbero, qualora in possesso dei requisiti, registrarsi al corretto bando sul quale verrà elaborata la procedura. Con tale modo di operare, si configurerebbe quindi una procedura "aperta al mercato", non soggetta al principio di rotazione. Si chiede un autorevole parere in merito.

Gentili,
Ai sensi dell'art.108 co 3 del D.Lgs. 36/2023 per i servizi ad alta intensità di manodopera devo utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Posso utilizzare l'affidamento diretto sotto i 140.000,00 oppure devo utilizzare procedura negoziata?
Grazie.
Emanuela Fiucci

Nel nuovo Codice, l'avviso di avvio di procedura negoziata, introdotto dalle norme derogatorie emergenziali e disciplinato nelle modalità operative dalla nota n. 523 del 13/01/2021 del MIT, dev'essere ancora pubblicato sul profilo del committente? Analogamente, l'avviso di sua conclusione, nel quale dev'essere indicata anche la ragione sociale degli operatori economici invitati, dev'essere ancora effettuato? Infine, per quanto concerne quest'ultimo avviso, il limite di € 40.000 + IVA al di sotto del quale, la Stazione Appaltante, non era obbligata ad effettuare la pubblicazione di conclusione della procedura adottata (sia relativamente alle negoziate ma anche per quanto concerne gli affidamenti diretti), è ancora vigente?

Argomenti:

La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell'art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le "procedure di affidamento", quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un'informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d'importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d'incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

In relazione alle attività di controllo tecnico contabile ed amministrativo il vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, all’art. 111 co. 1, quanto agli appalti di lavori, prevedeva che “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità” ed al co. 2, quanto agli appalti di servizi e forniture, che “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche.
Il DM 49/2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» emanato in attuazione del richiamato art. 111 del D.lgs. 50/2016, all’art. 15 comma 3 prevedeva che “Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”
L’art. 26 comma 2 del cit. D.M. 49/2018, quanto agli appalti di servizi e forniture stabiliva che “La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti”.
In nuovo codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) non reca disposizione analoga al richiamato art. 15 co. 3 del D.M. 49/2018, ed in merito al controllo tecnico contabile e amministrativo prevede all’art. 115 - per quel che qui rileva - che “1. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione… 3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25”.
L’all. II.14 all’art.1 comma 2, nell’elencazione dei compiti attribuiti al direttore dei lavori alla lett. e) ha indicato quanto segue: “e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori”.

L’art. 31 dell’All. II. 14 nel regolare le attività ed i compiti del direttore dell’esecuzione, al comma 1 prevede che il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto”, ed al co. 2 nell’elencazione dei compiti attribuiti al direttore dell’esecuzione alla lett. m) ha indicato quanto segue “m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa”.
Nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, (Relazione che intende fornire anche le linee guida per l’applicazione delle nuove norme) in riferimento al citato Allegato II.14 chiarisce che “Questo allegato assume come base il d.m. 7 marzo 2018, n. 49, a suo tempo adottato in attuazione dell’art. 111 del decreto legislativo n. 50/2016, ma il contenuto di tale provvedimento è ampliato con ulteriori disposizioni intese a colmare le lacune di disciplina, evidenti nel codice vigente e in parte già colmate con disposizioni di rango primario inserite nel nuovo codice a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell’appalto,
Da quanto sopra emerge la seguente disciplina:
- l’art. 115 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell’individuazione delle modalità di svolgimento dell’attività di direzione, controllo e contabilità, quanto agli appalti di lavori (co.1) rinvia all’allegato II.14, quanto ai contratti di servizi e forniture (co.3) rimanda ai capitolati speciali o, in mancanza, all’allegato II.14, prescrivendo tanto nell’uno quanto nell’altro caso il rispetto dei criteri di trasparenza e semplificazione e l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25;
- l’All. II.14, nell’individuazione delle modalità di svolgimento dell’attività di direzione, controllo e contabilità all’art. 1 co. 2 per i lavori, fa un generico riferimento a “strumenti elettronici di contabilità semplificata” omettendo però di riprodurre una disposizione analoga a quella contenuta nell’abrogato D.M. 49/2018 secondo cui per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro era consentita la tenuta di una contabilità semplificata ed altresì consentito che il certificato di regolare esecuzione fosse sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
La superiore disamina, mostra come, a differenza del sistema delineato dal vecchio Codice in cui la disciplina al riguardo era chiara ed univoca nel prevedere che per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro fosse consentita alle Stazioni Appaltanti l’utilizzo della contabilità semplificata ed il visto sulle fatture di spesa, la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 36/2023 non risulti di facile lettura laddove - come sopra evidenziato – da una parte all’All. II.14 art. 1 co.2 fa generico riferimento all’adozione da parte del direttore dei lavori di una contabilità semplificata, ma, dall’altra, non specifica né in quali ipotesi ciò sia consentito (se per appalti di lavori di importo inferiore a 40,000 euro) né se sia consentito che il certificato di regolare esecuzione venga sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, come in precedenza previsto dal D.M. 49/2018 che, secondo quanto chiarito dalla Relazione al Codice, è stato posto a fondamento dell’Allegato II.14 medesimo. Quanto poi al direttore dell’esecuzione l’All.II.14 si limita a prevede che quest’ultimo operi in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
Ciò premesso, si chiede che Codesto Spett.le Ministero voglia fornire il proprio parere in merito ai seguenti quesiti:
- se, alla luce dei principi informatori del Codice dei contratti espressi all’art. 1 co.1 del Codice (secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), riprodotti al cit. art. 115 (secondo cui le modalità di svolgimento dell'attività di direzione, controllo e contabilità tanto dei lavori quanto dei servizi e forniture devono essere fissate in modo da garantire trasparenza e semplificazione), ed alla luce della Relazione al Codice secondo cui l’Allegato II.14 ha assunto come base il D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
- quanto agli appalti di lavori, sia legittimo ritenere che il richiamato All. II.14, all’art. 1 co.2 laddove nell’elencazione dei compiti attribuiti al direttore dei lavori alla lett. e) ha previsto l’utilizzo di “strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata”, abbia inteso richiamare la disciplina già contenuta nell’art. 15 co. 3 del D.M. 49/2018 consentendo per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, e che il certificato di regolare esecuzione possa essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- se, quanto agli appalti di servizi e forniture, l’art. 115 del D.lgs. 36/2023, nel prevedere che le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità siano individuate con il capitolato speciale secondo criteri di trasparenza e semplificazione e con l’uso delle piattaforme digitali, abbia inteso consentire per detti appalti alle SSAA di prevedere nei capitolati speciali relativi agli appalti di importo inferiore alle soglie UE, la tenuta di una contabilità semplificata e la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con l’apposizione del visto del direttore dell’esecuzione/RUP sulle fatture di spesa.

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L'utilizzo dell'affidamento diretto, entro i limiti d'importo stabiliti dalla normativa in oggetto, è un obbligo oppure una facoltà? Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), a differenza delle disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la novella legislativa parrebbe imporre un vero e proprio obbligo, in ragione delle seguenti considerazioni: 1 - non è scritta alcuna deroga in tal senso, a differenza ad esempio della procedura negoziata per lavori sopra il milione di euro + IVA per la quale, il legislatore, ha espressamente indicato il possibile uso di una procedura diversa, nel caso specifico ad evidenza pubblica; 2 - nell'allegato I.3, rubricato "termini delle procedure d'appalto e di concessione" non figura l'affidamento diretto, quasi a voler indicare che lo stesso, in quanto tale, deve avvenire "sic et simpliciter" (vedasi parere 764) ossia con immediatezza. Per quanto precede si è del parere che, entro le soglie previste per gli affidamenti diretti, l'SA non possa deliberatamente scegliere di aggravare le procedure utilizzando quelle di difficoltà superiore, indicate al predetto allegato I.3. Quale best practice, ma a condizione di non allungare eccessivamente le tempistiche di definizione della pratica sarà comunque consentito, oltre all'affidamento diretto "sic et simpliciter", acquisire preventivi direttamente tramite RdO MEPA oppure anche tramite PEC/altra modalità di comunicazione elettronica procedendo, in quest’ultimo caso, alla successiva stipula di una trattativa diretta MEPA col migliore di essi. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

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L’allegato I.1 del nuovo Codice, all’art. 3, lett. d), definisce l’istituto dell’affidamento diretto. La relazione del Consiglio di Stato, a pag. 30, segnala la stessa come innovativa in quanto chiarisce che “… non si tratta di una procedura di gara, neanche nel caso di previo interpello di più operatori economici il che, nell’ottica di scongiurare il rischio della “burocrazia difensiva”, segna anche il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale che, in caso di affidamento diretto “comparativo”, ha ritenuto applicabile l’art. 353-bis c.p.”. In sintesi l’affidamento diretto, parrebbe strutturalmente “deprocedimentalizzato” con la possibilità, per la Stazione Appaltante (SA), di scegliere la modalità ritenuta più idonea, celere e funzionale per conseguire il risultato di cui all’art. 1 del Codice. La definizione in parola, sembrerebbe quindi indirizzata alla massima semplificazione e snellezza per concretizzare la quale, non parrebbe precluso alcuno dei seguenti metodi: 1 – richiedere preliminari preventivi tramite email istituzionale, riceverli sempre tramite email istituzionale effettuando infine, con quello ritenuto migliore, una trattativa diretta (TD) MEPA; 2 - richiedere preliminari preventivi tramite email istituzionale, riceverli tramite PEC effettuando infine, con quello ritenuto migliore, una TD MEPA. A supporto della predetta tesi sussisterebbero due fattori: il primo che, nelle procedure di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), la fase preliminare d’acquisizione di più preventivi NON è obbligatoria ma solo una facoltativa "best practice"; il secondo invece è connesso all’art. 17, comma 3, allegato I.3 nel quale non figura alcuna tempistica massima, entro la quale dover terminare l’affidamento diretto, quasi ad indicare che, lo stesso, debba obbligatoriamente avvenire “sic et simpliciter”. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

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L’art. 48 del d.lgs. 36/2023 dispone al co. 4 che ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla Parte I del Libro II, le disposizioni del codice. Per le procedure di cui all’art. 50 co 1 lett b) (affidamenti diretti) l’art. 110 non risulta oggetto di espressa deroga.
Si chiede, pertanto, se negli affidamenti diretti, ad. es. tramite Ordine diretto sul MEPA ovvero anche preceduti da un’indagine di mercato formalizzata mediante RDO, debba essere individuata una soglia di anomalia ai sensi dell’art. 110 co 1 e verificata la congruità della migliore offerta se risultata anomala, ovvero se tale verifica non sia obbligatoria attesa la natura di affidamento diretto della procedura.
Restano fermi ovviamente, in caso di servizi non intellettuali e forniture con posa in opera, gli obblighi di verifica posti dall’art. 11, dall’art. 57 e dall’art 41 co 14 in caso di costo della manodopera dichiarato inferiore a quello indicato negli atti di gara.

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L’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.
L’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera.
L’art. 11 comma 2 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, riferendosi espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale “procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto” (art. 3, comma 1, lett. c) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).
Pertanto gli artt. 11 comma 2 e 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, interpretati in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto che il nuovo Codice definisce “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023).
Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se:
- l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.

L’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto: i) modalità elettronica, ii) forma pubblica amministrativa, iii) atto pubblico notarile informatico e iv) scrittura privata.
Il secondo capoverso dell’art. 18 comma 1 indica invece per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione la “corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (…)”.
La formulazione letterale del secondo capoverso (con verbo sottinteso e priva di locuzioni quali “anche” o “in alternativa”) non consente di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme indicate nel capoverso precedente.
Tutto ciò premesso, si chiede, pertanto, se:
- le forme di stipulazione del contratto previste dall’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

Con riferimento alla risposta fornita al quesito 2311, si chiede se sia corretta l’interpretazione della risposta per cui agli affidamenti diretti , anche preceduti da un’indagine di mercato formalizzata mediante RDO, non si applica l’obbligo di verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 110 del Codice, fermo restando che in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

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Concessioni - Affidamento diretto
QUESITO del 17/04/2024

Si chiede un parere circa la procedura da esperire per l’affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. L’interpretazione proposta dalla lettura dell’articolo 187 del codice, differentemente dalle possibili aperture formulate dal vecchio codice e confermate da recente giurisprudenza amministrativa TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023, sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all’affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b).

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Si intende procedere all'affidamento, in regime concessorio, della gestione di un servizio pubblico locale (nella specie trattasi di illuminazione votiva cimiteriale) per un periodo di 12 mesi onde valutare, nelle more di tale arco temporale, l'opportunità di organizzare il servizio in forma integrata e gestirlo, una volta decorso il suddetto termine, secondo lo schema del partenariato pubblico privato. Il valore del servizio per il periodo indicato, calcolato in base al disposto dell'art. 179 d.lvo 36/2023, è pari ad euro 11.848,54. La disciplina in materia di concessioni recata dal d.lvo 36/2023 prevede, in caso di concessioni sotto soglia (art. 187), la possibilità per la stazione appaltante di individuare il contraente attraverso una procedura negoziata da svolgersi previo invito di almento 10 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti. La norma fa comunque salva la possibilità di procedere all'affidamento a seguito di una procedura ad evidenza pubblica nelle forme ordinarie. E' ammesso l'affidamento diretto del servizio, in regime di concessione, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lvo 36/2023 oppure tale norma trova applicazione solamente in caso di appalto?

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